Onorevoli Colleghi! - Il regime sanzionatorio previsto per i reati fallimentari, introdotto con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, appare essere superato, vista l'evoluzione del diritto penale sostanziale attraverso il divenire della società e dei beni tutelati. Appare, infatti, necessario rivedere la misura sanzionatoria dei reati fallimentari alla luce della reale portata del diritto penale rispetto ai beni protetti dall'ordinamento giuridico. Il principio di offensività, elemento fondamentale del diritto penale sostanziale, insieme ai princìpi di legalità, di irretroattività della legge penale (temperato dal principio del favor rei) e della sufficiente determinatezza della norma penale (il cosiddetto «principio di tassatività»), costituiscono i princìpi fondamentali dell'ordinamento penale a cui il nostro legislatore deve ubbidire. Ma è anche vero che il diritto si deve, per necessità di cose, adeguare alle mutate circostanze della realtà sociale in divenire. Pertanto, beni protetti da norme emanate molto tempo fa non possono essere considerati dal nostro legislatore ancora così degni di tutela da essere sanzionati con pene tanto severe.
      L'adeguamento del diritto alla realtà sociale costituisce un obbligo per il nostro legislatore, che deve tenere conto che quei beni che cinquant'anni fa si consideravano fondamentali per la nostra società, oggi devono essere analizzati alla luce di un mutato quadro di valori nell'ambito di una società molto diversa, nella quale, come si è accennato, lo sviluppo economico e sociale ha determinato enormi cambiamenti.
      Da queste considerazioni nasce l'idea di ripresentare, con le opportune modifiche,

 

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la proposta di legge atto Camera n. 2342, d'iniziativa dell'onorevole Cola ed altri, della XIV legislatura, alla quale avevano aderito anche deputati appartenenti al gruppo parlamentare di Forza Italia. La proposta di legge reca modifiche alle disposizioni penali in materia di fallimento, di cui al citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché ad alcuni articoli del codice penale (libro II, titolo VII, capo III, intitolato «Della falsità in atti») e, da ultimo, all'articolo 33-bis del codice di procedura penale, prevedendo che la competenza del tribunale in composizione collegiale sia estesa anche ai reati di cui agli articoli 216-bis e 216-ter del citato regio decreto n. 267 del 1942, introdotti dall'articolo 2 della presente proposta di legge.
      Si tratta, quindi, di diminuire le pene per i reati oggetto della presente proposta di legge e di introdurre nuove figure di reato, come la bancarotta fraudolenta documentale e la bancarotta fraudolenta preferenziale, disciplinate dai citati articoli 216-bis e 216-ter. Si ridetermina la misura della sanzione per la bancarotta semplice e si diminuisce la pena nel caso in cui il reato venga commesso con colpa grave. Si aumenta la pena di un terzo in caso di circostanze aggravanti (articolo 219 del citato regio decreto n. 267 del 1942, come sostituito dall'articolo 4 della presente proposta di legge). Si diminuiscono le pene per i fatti di bancarotta fraudolenta e per i fatti di bancarotta semplice. Si rivedono, infine, le pene, diminuendole per i reati di falso.
 

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