Onorevoli Colleghi! - Il regime sanzionatorio previsto per i reati fallimentari, introdotto con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, appare essere superato, vista l'evoluzione del diritto penale sostanziale attraverso il divenire della società e dei beni tutelati. Appare, infatti, necessario rivedere la misura sanzionatoria dei reati fallimentari alla luce della reale portata del diritto penale rispetto ai beni protetti dall'ordinamento giuridico. Il principio di offensività, elemento fondamentale del diritto penale sostanziale, insieme ai princìpi di legalità, di irretroattività della legge penale (temperato dal principio del favor rei) e della sufficiente determinatezza della norma penale (il cosiddetto «principio di tassatività»), costituiscono i princìpi fondamentali dell'ordinamento penale a cui il nostro legislatore deve ubbidire. Ma è anche vero che il diritto si deve, per necessità di cose, adeguare alle mutate circostanze della realtà sociale in divenire. Pertanto, beni protetti da norme emanate molto tempo fa non possono essere considerati dal nostro legislatore ancora così degni di tutela da essere sanzionati con pene tanto severe.
L'adeguamento del diritto alla realtà sociale costituisce un obbligo per il nostro legislatore, che deve tenere conto che quei beni che cinquant'anni fa si consideravano fondamentali per la nostra società, oggi devono essere analizzati alla luce di un mutato quadro di valori nell'ambito di una società molto diversa, nella quale, come si è accennato, lo sviluppo economico e sociale ha determinato enormi cambiamenti.
Da queste considerazioni nasce l'idea di ripresentare, con le opportune modifiche,